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Articolo 90 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 90 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice. La procedura č regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.

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