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Articolo 87 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 87 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del lavoro č costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

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