Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualitą prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivitą di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualitą prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societą cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societą cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.