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Articolo 111 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 111 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

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