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Articolo 103 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 103 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.

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