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Articolo 101 quater Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 101 quater Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le societą soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunitą economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato pił sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicitą dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicitą.

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