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Articolo 48 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 48 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- il giorno in cui si è aperta la tutela;

- la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;

- il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

- l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

- la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

- le risultanze del rendiconto definitivo.

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