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Articolo 4 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 4 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

[La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.]

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