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Articolo 34 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 34 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. b), D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.]

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