Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
[Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.]