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Articolo 21 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 21 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui č registrata la persona giuridica.

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