Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
[L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.]