1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.