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Articolo 240 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Trattamento sanitario del detenuto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 240 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

[1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 č adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento č revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e puō essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica č determinata a norma del comma 1.]

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