[1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.]