1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), f), i) del codice nonché, se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c), g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.
3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980 n. 575.