1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario prescritto.
2. Se l'arresto è convalidato e ricorre taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 lettere a) e c) del codice ovvero concreto pericolo di fuga, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva.
3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il termine di tre mesi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.