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Articolo 220 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Attivitą ispettive e di vigilanza

Dispositivo dell'art. 220 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando nel corso di attivitą ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

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