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Articolo 208 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

Dispositivo dell'art. 208 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

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