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Articolo 205 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Irrevocabilitā del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria

Dispositivo dell'art. 205 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando č previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puō essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

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