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Articolo 194 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Iscrizioni nel casellario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 194 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

[1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonché quelli con i quali č concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.

2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.]

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