Alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di
appello consegue la necessità di un’ulteriore modifica normativa.
Con una disposizione nuova, introdotta all’art. 167
bis disp. att. c.p.p., si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo
598 bis c.p.p. sia comunicato a cura della
cancelleria al
procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza.
A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598
bis cpp c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art.
545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il
dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art.
585, comma 2, c.p.p.