Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 158 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 158 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

[1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.

2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.

3. Disposta l'avocazione, il procuratore generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.]

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!