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Articolo 163 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale

Dispositivo dell'art. 163 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica č rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

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