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Articolo 153 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

Dispositivo dell'art. 153 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

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