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Articolo 146 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Aula di udienza dibattimentale

Dispositivo dell'art. 146 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame č collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

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