1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p., ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni(1).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato)
1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato)
1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
__________________
(1)
Disposizione modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").