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Articolo 117 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

Dispositivo dell'art. 117 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

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