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Articolo 108 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea

Dispositivo dell'art. 108 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autoritą giudiziaria competente.

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