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Articolo 108 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Denunce e altri documenti anonimi

Dispositivo dell'art. 108 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalitą di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento.

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