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Articolo 99 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Inammissibilitą della richiesta di riesame

Dispositivo dell'art. 99 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice.

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