1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui č stata accertata la falsitā e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale pių vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo č divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali č stata ordinata la confisca.