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Articolo 88 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati

Dispositivo dell'art. 88 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui č stata accertata la falsitā e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale pių vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo č divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali č stata ordinata la confisca.

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