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Articolo 64 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini

Dispositivo dell'art. 64 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La norma è stata stilisticamente redatta sulla falsariga dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice privacy) e lascia impregiudicate le competenze di settore dell’Autorità garante della privacy.
Un primo e chiaro vincolo di delega è che l’intervento deve essere operato all’interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Il “costituire titolo” lascia intravedere una iniziativa su richiesta - ed in tal senso si è operato - che esclude l’attivazione officiosa o comunque automatismi incombenti sulle cancellerie.


I provvedimenti che costituiscono titolo per la deindicizzazione sono individuati dal criterio di delega nel “decreto di archiviazione”, nella “sentenza di non luogo a procedere” e nella “sentenza di assoluzione”.
Le tre locuzioni però non si coordinano perfettamente tra loro: non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione; dall’altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque “formula”.
Nel comma 1 della norma che si propone di introdurre si sono apportate, pertanto, le opportune formule armonizzatrici.


Il rinvio all’art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati (“Diritto alla cancellazione - diritto all’oblio”) vuole garantire il rispetto della disciplina comunitaria, imposto dalla delega.
Non si è ritenuto opportuno effettuare un rinvio maggiormente specifico, mediante espressa menzione dell’art. 17, comma 1, lett. e) e dell’art. 19 del Regolamento: ciò non perché si ritenga che dette norme non siano applicabili, ma all’opposto perché il rinvio all’art. 17 del Regolamento senza ulteriori specificazioni appare in grado di meglio evocare - in modo recettizio - l’istituto del diritto all’oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche della disciplina U.E.


Accogliendo il suggerimento n. 6 del Garante per la protezione dei dati personali, relativo al comma 1 della disposizione, si è inserita la richiesta clausola di salvaguardia dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.
Le tipologie di annotazioni rilasciabili dalla cancelleria, sulla base dell’interesse e della specifica richiesta di parte, sono due, entrambe ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679: un preventivo ed originario divieto di indicizzazione del provvedimento (comma 2); una successiva attestazione della idoneità del titolo ad ottenere la deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante, ad indicizzazione già avvenuta (comma 3).


Quanto alla prima annotazione, il Garante, nel suo parere, suggeriva di valutare l’opportunità di espungere il richiamo all’art. 17 del Regolamento. Si è tuttavia ritenuto di mantenere tale richiamo, in quanto l’art. 17 del Regolamento fornisce comunque fondamento all’istituto della deindicizzazione, anche intesa in forma preventiva e con riferimento al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica, che rappresenta un aspetto “funzionale” del diritto all’identità personale cui pure è riconducibile il diritto all’oblio (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559).


Si è invece condiviso e accolto, per il resto, il suggerimento del punto n. 6 del parere del Garante. Sul piano contenutistico, quindi, si è ridefinito l’obbligo, con riguardo all’adozione di misure idonee a impedire la possibilità di reperire il provvedimento giudiziario in rete mediante ricerche condotte a partire esclusivamente dal nominativo della persona che ne era stata destinataria.

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