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Articolo 137 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Concorso formale e continuazione

Dispositivo dell'art. 137 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

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