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Articolo 38 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 38 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 397

[1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.]

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