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Articolo 27 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Documentazione della qualitą di difensore

Dispositivo dell'art. 27 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

  1. a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
  2. b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
  3. c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
  4. d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

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