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Articolo 19 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sospensione cautelare

Dispositivo dell'art. 19 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

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