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Articolo 11 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Trasferimenti del personale delle sezioni

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui č istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, č sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

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