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Articolo 4 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia

Dispositivo dell'art. 4 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371 bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.(1)

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 15-ter, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

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