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Articolo 229 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impugnabilitą delle sentenze

Dispositivo dell'art. 229 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.

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