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Articolo 226 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Riassunzione del processo esecutivo sospeso

Dispositivo dell'art. 226 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell'articolo 627 del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello è avvenuto prima dell'entrata in vigore del codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.

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