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Articolo 200 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 200 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.

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