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Articolo 196 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietą del lodo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 196 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25.
[Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietą.]

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