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Articolo 177 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dichiarazione di responsabilitą dell'aggiudicatario

Dispositivo dell'art. 177 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

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