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Articolo 169 septies Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati

Dispositivo dell'art. 169 septies Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(1)La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

  1. 1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
  2. 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
  3. 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 25, comma 2 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

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