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Articolo 164 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Atti di trasferimento del bene espropriato

Dispositivo dell'art. 164 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.

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