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Articolo 131 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione

Dispositivo dell'art. 131 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

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