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Articolo 92 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Questioni sorte durante le indagini del consulente

Dispositivo dell'art. 92 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

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