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Articolo 110 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Fissazione dell'udienza di trattazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 110 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.]

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