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Articolo 77 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ritiro del fascicolo cartaceo di parte

Dispositivo dell'art. 77 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(1)Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.

Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera l)) la modifica dell'art. 77. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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